Dopo l'articolo 21, inserire il seguente:
Art. 21-bis.
1. Ai fornitori di reti e servizi di comunicazione elettronica, di cui all'articolo 1, comma 1, lettera gg) del decreto legislativo 1o agosto 2003, n. 259, che effettuano investimenti nell'acquisto di apparati e relativo sistema trasmissivo di banda larga mobile, viene riconosciuto un credito d'imposta per gli anni 2012, 2013 e 2014 da utilizzare in compensazione pari al 30 per cento dei costi sostenuti per la realizzazione dei menzionati investimenti.