Dopo l'articolo 21, inserire il seguente:
Art. 21-bis.
1. Per i fornitori di reti e servizi di comunicazione elettronica, di cui all'articolo 1, comma 1, lettera gg) del decreto legislativo 1o agosto 2003, n. 259, per gli anni 2012, 2013 e 2014, la base imponibile IRES è ridotta fino ad un massimo del 30 per cento degli investimenti per l'acquisizione delle frequenze radio e di apparati, inclusi quelli d'utente, e del relativo sistema trasmissivo di banda larga mobile.