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Legislatura XVI

Proposta emendativa 1.5. in IX Commissione in sede referente riferita al testo base adottato nella seduta del 10/07/2012

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 26/07/2012  [ apri ]
1.5.

  Al comma 1, dopo la lettera f) inserire la seguente:
   f-bis) Crowdfunding: processo collaborativo di persone fisiche o giuridiche che, attraverso una donazione a una piattaforma sorta a tale scopo, sostengono economicamente le idee di persone e organizzazioni.

  Conseguentemente:

  Dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente:

Art. 17-bis.
(Regolamentazione e agevolazioni fiscali per il crowdfunding).

  1. È istituita una commissione per l'identificazione e la certificazione delle piattaforme di crowdfunding presenti sul territorio italiano.
  2. La certificazione della piattaforma presso tale organo comporta la possibilità della detrazione fiscale dell'importo donato alla piattaforma, da parte della persona fisica o giuridica che effettua la donazione.