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Legislatura XVI

Proposta emendativa 28.01. in IX Commissione in sede referente riferita al testo base adottato nella seduta del 10/07/2012

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 26/07/2012  [ apri ]
28.01.
approvato

  Dopo l'articolo 28, inserire il seguente:

Art. 28-bis.
(Servizi digitali al cittadino).

  1. Entro il 31 gennaio 2015 tutte le pubbliche amministrazioni rendono disponibile l'accesso personalizzato ai propri servizi in modalità digitale. Tale accesso, in tutti i casi in cui è tecnicamente possibile, deve essere integralmente sostitutivo dei servizi di sportello prestati. Un piano di switch off dei servizi per aree territoriali è predisposto per il 2013 dal Ministero della pubblica amministrazione e semplificazione d'intesa con il Ministero dello sviluppo economico.
  2. Entro il 31 gennaio 2014 tutte le pubbliche amministrazioni rendono disponibile al pubblico un numero di postazioni gratuite e assistite, in proporzione all'utenza potenziale dell'ente, di accesso alla rete Internet per la richiesta e la fornitura dei servizi digitali di cui al presente articolo. Le postazioni di cui al presente comma possono essere collocate anche presso luoghi aperti al pubblico, di grande frequentazione e passaggio, sia pubblici che privati, quali aree pedonali, parchi, centri commerciali, uffici postali, scuole.
  3. Entro i 90 giorni precedenti il termine di cui al comma 2, ciascuna pubblica amministrazione rende noto sul proprio sito web, in formato standard, l'elenco dei servizi disponibili; le modalità di fruizione di tali servizi, con indicazione dei servizi prestati gratuitamente e dei servizi per l'accesso ai quali è previsto il pagamento di imposte, bolli o diritti a qualunque titolo; le eventuali limitazioni; ogni altra informazione utile ad assicurare l'accesso e la fruibilità dei servizi medesimi.
  4. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 costituiscono princìpi fondamentali nel rispetto dei quali le regioni e le province autonome esercitano le proprie competenze normative, al fine di assicurare l'adempimento delle disposizioni di cui al presente articolo da parte delle pubbliche amministrazioni locali.