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Legislatura XVI

Proposta emendativa 2.01. in IX Commissione in sede referente riferita al testo base adottato nella seduta del 10/07/2012

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 26/07/2012  [ apri ]
2.01.

  Dopo l'articolo 2 aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Web reputation).

  1. La «web reputation» è l'azione di comunicazione digitale realizzata in rete per la manutenzione, valorizzazione, promozione e tutela della credibilità e della reputazione di persone, prodotti, aziende, istituzioni, associazioni.
  2. La fase di rilevazione della «web reputation» per essere considerata attendibile, fruibile e costituire riferimento di interesse pubblico e generale, deve analizzare almeno l'85 per cento del traffico di rete rappresentato e deve indicare il periodo di rilevazione.
  3. Nella «web reputation» le fasi di valutazione della produzione di senso dei contenuti rilevati e della loro polarizzazione rispetto all'oggetto di analisi, così come la determinazione dei servizi digitali, delle azioni di manutenzione e gestione da assumere per la tutela, valorizzazione, promozione di persone, prodotti, aziende, istituzioni, associazioni sono da realizzarsi sotto l'esclusiva responsabilità di un professionista della comunicazione. Garanzia di correttezza la natura d'interesse pubblico e generale della sua professione che egli eserciti, come certificato dalla personale denuncia dei redditi, da almeno 5 anni.
  4. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni assicura alle istituzioni, alla pubblica amministrazione, alle società a partecipazione pubblica, al sistema giudiziario e legale le attività di monitoraggio e di alta consulenza per ogni ambito di applicazione della «web reputation». L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni svolge il supporto e la promozione per la conoscenza della «web reputation» verso i cittadini, le imprese e la pubblica amministrazione. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni è sede istituzionale per la definizione dei contenziosi e degli arbitraggi pertinenti la «web reputation». L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni può delegare e può utilizzare la rete territoriale dei Comitati regionali per le comunicazioni per le attività disposte dal presente articolo.