Al comma 1, dopo la lettera f) inserire la seguente:
f-bis) Crowdfunding: processo collaborativo di persone fisiche o giuridiche che, attraverso una donazione a una piattaforma sorta a tale scopo, sostengono economicamente le idee di persone e organizzazioni.
Conseguentemente:
Dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente:
Art. 17-bis.
(Regolamentazione e agevolazioni fiscali per il crowdfunding).
1. È istituita una commissione per l'identificazione e la certificazione delle piattaforme di crowdfunding presenti sul territorio italiano.
2. La certificazione della piattaforma presso tale organo comporta la possibilità della detrazione fiscale dell'importo donato alla piattaforma, da parte della persona fisica o giuridica che effettua la donazione.