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Legislatura XVI

Proposta emendativa 1.1. in IX Commissione in sede referente riferita al testo base adottato nella seduta del 10/07/2012

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 26/07/2012  [ apri ]
1.1.

  Sostituire l'articolo 1 con il seguente:

Art. 1.
(Definizioni).

  1. Ai fini della presente legge si applicano le seguenti definizioni:
   a) «startup»: impresa ad alto potenziale di crescita, con meno di cinque anni di vita, caratterizzata da una forte propensione alla ricerca, allo sviluppo e alla disintermediazione di settori economici tradizionali, all'introduzione di nuovi modelli industriali, di affari e commerciali o i cui piani di sviluppo vertano sull'introduzione di innovazioni di processo, di prodotto o di servizio, operanti in settori ad alti tassi di crescita, spesso caratterizzati nella fase iniziale da investimenti in conto capitale, come la tecnologia, i servizi digitali, le telecomunicazioni, le apparecchiature sanitarie, i nuovi materiali, l'automazione, l'energia e le fonti rinnovabili, la logistica avanzata e i servizi finanziari;
   b) «abilitatori startup»: soggetti, residenti o soggetti a tassazione in Italia, che promuovono o supportano le startup innovative, attraverso investimenti, l'incubazione, la fornitura di servizi specifici, la formazione, la consulenza strategica, contabile, legale, commerciale e pubblicitaria, la mediazione, lo sviluppo delle potenzialità e delle motivazioni della persona ai fini del raggiungimento degli obiettivi e altro; comprende persone fisiche o giuridiche quali incubatori, investitori informali, fondi comuni di investimento, gestori di fondi e società di investimento, scuole d'impresa, consulenti, servizi professionali, mediatori, mentori;
   c) «incubatore»: particolare abilitatore di startup dedito a favorire la fase di nascita di nuove startup innovative attraverso la selezione di idee, progetti, nonché di un gruppo di fondatori; fornisce loro formazione, supporto operativo, sede e attrezzature di lavoro; sostiene i neo imprenditori nella fase di nascita della nuova società, affiancando loro mentori o consulenti specializzati. Può sostenere lo sviluppo della startup favorendo la costituzione di relazioni industriali strategiche oppure segnalandole a investitori, società di investimento e fondi a esso collegati o no. Può investire direttamente nelle startup incubate;
   d) «investitore informale»: persona fisica o giuridica che investe parte del proprio capitale in startup innovative durante la fase di capitalizzazione iniziale dell'impresa;
   e) «società di investimento»: società che esercitano nei confronti del pubblico l'attività di assunzione di partecipazioni in startup innovative tramite investimenti sul capitale di avviamento o di rischio di una startup e che operano in linea con criteri stabiliti a livello internazionale, in osservanza della regolamentazione europea in materia, o che hanno adottato il codice interno di comportamento promosso dalle associazioni di categoria di riferimento;
   f) «capitale di espansione»: finanziamento concesso per la crescita e l'espansione di una società che può o no avere un pareggio di bilancio o produrre utili, allo scopo di aumentare la capacità produttiva, favorire lo sviluppo di un mercato o di un prodotto o fornire capitale circolante aggiuntivo;
   g) «capitale di avviamento»: capitale per le fasi iniziali di un'impresa che comprende il capitale di sperimentazione, di costituzione e di avvio della start up. Esso comprende sia il finanziamento concesso per studiare, valutare e sviluppare un progetto iniziale di prodotto o servizio, sia il finanziamento concesso a imprese che non hanno ancora venduto il proprio prodotto o servizio a livello commerciale e non stanno ancora generando profitto, per lo sviluppo del prodotto e la commercializzazione iniziale;
   h) «capitale di sperimentazione»: attività di investimento in capitale di rischio generalmente erogato nella fase iniziale della startup innovativa o in cui sono elaborati i primi prototipi di prodotto o di servizio ovvero in fase di prima ideazione dell'iniziativa imprenditoriale, a supporto dell'incubazione, per fornire alla startup una dotazione di capitale minima atta a sostenere le spese iniziali fino alla realizzazione della prima versione del proprio prodotto o servizio. Il capitale può essere erogato da incubatori, da società di investimento, da investitori informali o da fondi di venture capital;
   i) «capitale proprio (equity)»: la quota di partecipazione in una start up, rappresentata dalle azioni emesse per gli investitori informali;
   j) «quasi-equity»: gli strumenti finanziari il cui rendimento per colui che li detiene si basa principalmente sui profitti o sulle perdite della start up destinataria;
   k) «capitale di rischio»: l'investimento nel capitale proprio o in quasi-equity a imprese nelle fasi di capitale di avviamento e di capitale di espansione;
   l) «venture capital»: attività di investimento in capitale di rischio realizzata da operatori professionali e finalizzata al finanziamento dell'avvio di progetti imprenditoriali ad elevato potenziale di crescita; comprende il capitale di avviamento e il capitale di espansione;
   m) «fondo di fondi»: investitore strutturato, la cui attività principale consiste nell'assunzione di quote di altri fondi o di società di investimento nelle fasi del capitale di avviamento di una start up e nell'attività di venture capital, affidando ai relativi gestori una dotazione finanziaria per la sottoscrizione di investimenti in startup;
   n) «cloud computing»: un insieme di tecnologie che permettono di memorizzare, archiviare o elaborare dati utilizzando risorse hardware e software direttamente distribuite e visualizzate in rete;
   o) «open data»: tipologie di dati liberamente accessibili a tutti senza restrizioni;
   p) «nucleo familiare» i soggetti individuati dall'articolo 2 del decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 109 ai fini della determinazione dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE).

  Conseguentemente:
   All'articolo 10 sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) al comma 1 sostituire le parole: «investement company» con le seguenti: società di investimento e le parole: «early stage capital» con le seguenti: capitale di avviamento;
    b) al comma 3 sostituire le parole: «early stage capital» con le seguenti: capitale di avviamento e le parole: «fondi di micro-seed» con le seguenti: fondi di investimento in capitale di sperimentazione.