Sostituirlo con il seguente:
Art. 13-bis. - (Proroga delle concessioni sul demanio marittimo, lacuale e portuale). - 1. La proroga delle concessioni demaniali marittime al 31 dicembre 2015, disposta dall'articolo 2, comma 18, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2010, n. 25, si intende comunque disposta a favore delle concessioni in essere alla data del 31 dicembre 2009 sul demanio lacuale e portuale, anche ad uso diverso dal turistico-ricreativo.