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Legislatura XVI

Proposta emendativa 6.07.  nelle commissioni riunite I-V in sede referente riferita al C. 4865

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 17/01/2012  [ apri ]
6.07.

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.
(Indennizzi per le aziende commerciali in crisi).

1. L'indennizzo di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 28 marzo 1996, n. 207, e successive modificazioni ed integrazioni è concesso, nella misura e con le modalità ivi previste, a tutti i soggetti che si trovano in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2 del medesimo decreto legislativo, nel periodo compreso tra il 1o gennaio 2012 ed il 31 dicembre 2012. Le domande di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 28 marzo 1996, n. 207, possono essere presentate fino al 31 gennaio 2013.
2. Ai fini della copertura degli oneri derivanti dalla presente disposizione l'aliquota contributiva aggiuntiva di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 28 marzo 1996, n. 207, dovuta dagli iscritti alla Gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli esercenti attività commerciali presso l'INPS, è prorogata, con le medesime modalità, fino al 31 dicembre 2015.

ident. 6.04.6.013.