Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:
Art. 6-bis.
1. Al comma 14 dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 dopo la lettera e) è inserita la seguente:
«e-bis) ai lavoratori, anche se non iscritti alle liste di mobilità ai sensi dell'articolo 4
comma 1 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito con modificazioni dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, licenziati da imprese che occupano anche meno di quindici dipendenti antecedentemente alla data del 4 dicembre 2011, e che maturino i requisiti pensionistici entro il 31 dicembre 2013».
2. All'onere derivante dalla lettera e-bis) del comma 14 dell'articolo 24 come sostituita dal comma 1, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2012-2014, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2012, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.