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Legislatura XVI

Proposta emendativa 29.67.  nelle commissioni riunite I-V in sede referente riferita al C. 4865

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 17/01/2012  [ apri ]
29.67.
inammissibile

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
«1-bis. All'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 12, sono premesse le parole: «Fino al 31 dicembre 2014,» e sono aggiunte in fine le seguenti: , previo accordo sancito in sede di Conferenza Stato-città e autonomie locali.»;
b) dopo il comma 12 è inserito il seguente:
12-bis. I soggetti passivi devono dichiarare gli immobili posseduti nel territorio dello Stato, compresi quelli esenti dall'imposta, entro 90 giorni dalla data in cui il possesso ha avuto inizio, su apposito modulo e con le modalità previste, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, da uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi sentita l'Anci. L'obbligo di presentazione della dichiarazione sussiste esclusivamente nei casi in cui tale adempimento non sia stato assolto in relazione ad immobili già imponibili ai fini dell'ICi, ovvero per i quali gli elementi rilevanti ai fini dell'applicazione dell'imposta dipendano da atti esclusi dal campo di applicazione delle procedure telematiche previste dall'articolo 3-bis del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 463, concernente la disciplina del modello unico informatico. Con i decreti di cui al presente comma sono altresì stabilite le modalità di trasmissione dei dati di riscossione, distintamente per ogni contribuente, ai comuni e al sistema informativo della fiscalità. Tutti i possessori di immobili che erano esenti dall'ici o che sono esenti dall'Imu devono presentare la dichiarazione di cui al presente comma, con riferimento a detti immobili, entro il 30 aprile 2012. Il comma 6 dell'articolo 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, è soppresso.».