Dopo l'articolo 29, aggiungere il seguente:
Art. 29-bis.
1. Per un periodo transitorio di 18 mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le province autonome di Trento e di Bolzano sono autorizzate a regolarizzare, con oneri a proprio carico, su richiesta degli interessati, in conformità e nel rispetto dei vigenti strumenti urbanistici, eventuali pendenze in merito a edifici o manufatti di qualsiasi specie posti lungo il tracciato dell'autostrada del Brennero e relativi accessi a distanza inferiore a quella minima prevista dalla previgente normativa, a condizione che venga comunque garantita la sicurezza stradale.