stampa
Legislatura XVI

Proposta emendativa 1.06.  nelle commissioni riunite I-V in sede referente riferita al C. 4865

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 17/01/2012  [ apri ]
1.06.
inammissibile

Dopo l'articolo 1 aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.
(Integrazioni alla legge 30 dicembre 2010).

1. All'articolo 18, comma 4, della legge 30 dicembre 2010, n. 40 aggiungere il seguente comma:
4-bis. In relazione alle chiamate dirette nei ruoli dei docenti di studiosi ed esperti stranieri o italiani impegnati all'estero, gli interventi di cofinanziamento, non possono superare il 30 per cento del costo della qualifica corrispondente.

2. All'articolo 8 della legge 30 dicembre 2010 n. 40, aggiungere il seguente comma:
3-bis. Il numero di professori ordinari non può eccedere il 30 per cento del corpo docente di ciascuna Università.

3. Il comma 11 dell'articolo 6 della legge n. 240 del 30 dicembre 2010, è sostituito dal seguente:
11. I professori e i ricercatori a tempo pieno possono svolgere attività didattica e di ricerca anche presso un altra ateneo o ente o istituto di ricerca, sulla base di una specifica convenzione, finalizzata al conseguimento di obiettivi di comune interesse. La convenzione stabilisce altresì, con l'accordo dell'interessato, le modalità di ripartizione tra i due atenei o enti o istituti di ricerca dell'impegno annuo dell'interessato, dei relativi oneri stipendiali e delle modalità di valutazione di cui al comma 7. Per un periodo complessivamente non superiore a cinque anni l'impegno può essere totalmente svolto presso il secondo ateneo o ente o istituto di ricerca, che provvede alla corresponsione degli oneri stipendiali. In tal caso, l'interessato esercita il diritto di elettorato attivo e passivo presso il secondo ateneo o ente o istituto di ricerca. Ai fini della valutazione delle attività di ricerca e delle politiche di reclutamento degli atenei, l'apporto dell'interessato è ripartito in proporzione alla durata e alla quantità dell'impegno in ciascuno di essi. Con decreto del Ministro, da emanare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri per l'attivazione delle convenzioni».