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Legislatura XVI

Proposta emendativa 6.55.  nelle commissioni riunite I-V in sede referente riferita al C. 4865

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 20/01/2012  [ apri ]
6.55. (nuova formulazione)
approvato

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
2-bis.
Il termine per l'emanazione del decreto ministeriale di cui all'articolo 24, comma 15, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è differito al 30 giugno 2012 e, nei limiti delle risorse e con le procedure di cui al medesimo comma 15, sono inclusi tra i soggetti interessati alla concessione del beneficio di cui al comma 14 del medesimo articolo 24, oltre ai lavoratori di cui allo stesso comma 14, anche i lavoratori il cui rapporto di lavoro si sia risolto, in data antecedente a quella di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 201 del 2011, in ragione di accordi individuali, sottoscritti anche ai sensi degli articolo 410, 411 e 412-ter del codice di procedura civile, o in applicazione di accordi collettivi di incentivo all'esodo stipulati dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale, a condizione che ricorrano i seguenti elementi: la data di cessazione del rapporto di lavoro risulti da elementi certi ed oggettivi, indicati nel medesimo decreto ministeriale; il lavoratore risulti in possesso dei requisiti anagrafici e contributivi che, in base alla previgente disciplina pensionistica, avrebbero comportato la decorrenza del trattamento medesimo entro un periodo non superiore a 24 mesi dalla data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 201 del 2011.
2-ter. All'articolo 24, comma 14, lettera c), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, le parole: «di almeno 59 anni di età» sono sostituite dalle seguenti: «di almeno 60 anni di età». Le disposizioni di cui al medesimo articolo 24, comma 10, terzo e quarto periodo, del citato decreto-legge n. 201 del 2011, in materia di riduzione percentuale dei trattamenti pensionistici, non trovano applicazione, limitatamente ai soggetti che maturano il previsto requisito di anzianità contributiva entro il 31 dicembre 2017, qualora la predetta anzianità contributiva ivi prevista derivi esclusivamente da prestazione effettiva di lavoro, includendo i periodi di astensione obbligatoria per maternità, per l'assolvimento degli obblighi di leva, per infortunio, per malattia e di cassa integrazione guadagni ordinaria.
2-quater. Con effetto dal 1o gennaio 2013, le aliquote contributive pensionistiche di finanziamento e di computo delle gestioni pensionistiche dei lavoratori artigiani, commercianti e coltivatori diretti, imprenditori agricoli, mezzadri e coloni iscritti alle relative gestioni autonome dell'INPS e l'aliquota contributiva pensionistica di finanziamento e di computo per gli iscritti alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, sono incrementate di 0,01 punti percentuali. Con effetto dal 1o gennaio 2014 le aliquote contributive di cui al periodo precedente sono incrementate di 0,04 punti percentuali e sono ulteriormente incrementate di 0,05 punti percentuali con effetto dal 1o gennaio 2015 e, in pari misura, con effetto dal 1o gennaio 2016, fino a conseguire un incremento complessivo, tenuto conto anche dell'incremento del primo periodo, di 0,15 punti percentuali.

I Relatori