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Legislatura XVI

Proposta emendativa 29.6.  nelle commissioni riunite I-V in sede referente riferita al C. 4865

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 20/01/2012  [ apri ]
29.6. (nuova formulazione)
approvato

Dopo il comma 16, aggiungere il seguente:
16-bis. Il comma 204 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è sostituito dal seguente: «204. I redditi derivanti da lavoro dipendente prestato in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto all'estero in zone di frontiera ed in altri Paesi limitrofi da soggetti residenti nel territorio dello Stato concorrono a formare il reddito complessivo:
a) per gli anni 2008, 2009, 2010 e 2011 per l'importo eccedente 8.000 euro;
b) per l'anno 2012, per l'importo eccedente 6.700 euro. Ai fini della determinazione della misura dell'acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche dovuto per l'anno 2013 non si tiene conto dei benefici fiscali di cui al presente comma».

16-ter. Alla copertura degli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 16-bis, pari a 24 milioni di euro per l'anno 2013, si provvede:
a) quanto a 14 milioni di euro, mediante utilizzo delle proiezioni, per il medesimo anno 2013, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2012-2014, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2012, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a 10 milioni di euro, l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e, quanto a 4 milioni di euro, l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze;
b) quanto a 5 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 8, comma 1, lettera b), della legge 25 marzo 1997, n. 68, come rideterminata dalla tabella C allegata alla legge 12 novembre 2011, n. 183;
c) quanto a 5 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione delle autorizzazioni di spesa di cui alle leggi 18 dicembre 1997, n. 440, e 17 maggio 1999, n. 144, come rideterminate dalla tabella C allegata alla legge 12 novembre 2011, n. 183.

16-quater. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.