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Legislatura XVI

Proposta emendativa 22.3.  nelle commissioni riunite I-V in sede referente riferita al C. 4865

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 19/01/2012  [ apri ]
22.3. (nuova formulazione)
approvato

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Il comma 9-ter dell'articolo 40 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è sostituito dal seguente:
«9-ter. Il termine di cui all'articolo 1, comma 862, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, è prorogato al 31 dicembre 2012 per le iniziative agevolate che, alla data del 31 dicembre 2011, risultano realizzate in misura non inferiore all'80 per cento degli investimenti ammessi e a condizione che le stesse siano completate entro il 31 dicembre 2012. Per gli interventi in fase di ultimazione e non revocati, oggetto di proroga ai sensi del presente comma, l'agevolazione è rideterminata nel limite massimo delle quote dei contributi maturati per investimenti realizzati dal beneficiario alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

Il Ministero dello sviluppo economico presenta una relazione sulle opere concluse e le eventuali economie realizzate sulle apposite contabilità speciali alla data del 31 dicembre 2012 sono versate all'entrata del bilancio dello Stato.»