Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
1-bis. Al fine di consentire la piena attuazione del programma di cui al precedente comma 1, le azioni di cui agli articoli 16, 17 e 18 del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154, sono finanziate a valere sulle risorse recate dal Fondo centrale per il credito peschereccio, istituito presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.