Dopo l'articolo 9, inserire il seguente:
Art. 9-bis.
(Provviste di bordo per le imbarcazioni adibite alla pesca costiera).
Alla lettera b) dell'articolo 252 del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, dopo le parole: «della nave» inserire le seguenti: «, con l'eccezione del carburante per le imbarcazioni adibite alla pesca costiera,».