Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. All'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010 n. 92, dopo le parole: «Le disposizioni di cui al presente comma costituiscono principi generali ai fini del coordinamento della finanzia pubblica ai quali si adeguano le regioni, le province autonome, gli enti locali e gli enti del Servizio sanitario nazionale» sono aggiunte le seguenti: «fatte salve le spese di personale strettamente necessarie per interventi di somma urgenza e per la garanzia dei servizi infungibili ed essenziali previsti nelle funzioni fondamentali di cui all'articolo 21, comma 3, della legge 5 maggio 2009, n. 42».