Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
2-bis. All'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo il comma 14 è inserito il seguente: «14-bis. È fatta salva la buona fede dei soggetti che abbiano maturato i requisiti di cui al comma 14, anche qualora la presentazione formale della domanda, per ragioni imputabili alle amministrazioni competenti, non sia avvenuta entro le date ivi previste».