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Legislatura XVI

Proposta emendativa 4.02.  nelle commissioni riunite I-V in sede referente riferita al C. 4865

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 17/01/2012  [ apri ]
4.02.
inammissibile

Dopo l'articolo 4 aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.
(Proroga dei termini per rimborsi elettorali).

1. Il terzo periodo dell'articolo 1, comma 2, della legge 3 giugno 1999, n. 157, è sostituito con il seguente: «I movimenti o partiti politici che intendano usufruire dei rimborsi ne fanno richiesta, a pena di decadenza, al Presidente della Camera dei deputati o al Presidente del Senato della Repubblica, secondo le rispettive competenze entro trenta giorni dalla data di svolgimento delle elezioni per il rinnovo degli organi di cui al comma 1».