Dopo l'articolo 4 aggiungere il seguente:
Art. 4-bis.
(Proroga dei termini per rimborsi elettorali).
1. Il termine di cui all'articolo 1, comma 2, terzo periodo della legge 3 giugno 1999, n. 157, per la presentazione della richiesta dei rimborsi delle spese per le consultazioni elettorali relative al rinnovo del Consiglio regionale del Molise del 16 e 17 ottobre 2011, è differito al trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge. Le quote di rimborso maturate a seguito della richiesta presentata in applicazione del presente comma sono corrisposte secondo le modalità e i termini di cui all'articolo 1, comma 6, della medesima legge 3 giugno 1999, n. 157.