Dopo il comma 16, aggiungere il seguente:
16-bis. Limitatamente all'anno 2012, in deroga ai termini di cui all'articolo 24, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, le regioni possono determinare gli importi dei tributi regionali di cui all'articolo 23 del citato decreto legislativo n. 504 del 1992 con propri provvedimenti da approvare entro il 31 dicembre 2011.