Dopo il comma 16, aggiungere il seguente:
16-bis. All'articolo 3 della legge 3 agosto 2004, n. 206, il comma 1 si interpreta nel senso che i benefici ivi previsti spettano al coniuge e ai figli dell'invalido, anche se il matrimonio è stato contratto ovvero i figli sono nati successivamente all'atto terroristico. Se l'invalido contrae matrimonio dopo che il beneficio è stato attribuito ai genitori, il coniuge ed i figli di costui ne sono esclusi.