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Legislatura XVI

Proposta emendativa 29.5.  nelle commissioni riunite I-V in sede referente riferita al C. 4865

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 17/01/2012  [ apri ]
29.5.
inammissibile

Dopo il comma 16, aggiungere i seguenti:
16-bis. Al fine di salvaguardare la continuità delle attività economiche operanti nelle località montane turistiche sedi di impianti di risalita, danneggiate dal mancato innevamento naturale e dall'impossibilità di procedere all'innevamento artificiale in presenza di elevate temperature in quota, i soggetti gestori degli impianti di risalita, i titolari delle strutture ricettive e dei pubblici esercizi operanti in dette località, limitatamente all'anno 2012 sono esentati dal pagamento dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) di cui al decreto legislativo 15 febbraio 1997, n. 446.
16-ter. Gli operatori economici interessati alla situazione d'emergenza di cui al comma 16-bis presentano istanza al Comune singolarmente o in forma associata. Il Comune ne verifica la sussistenza e provvede al suo inoltro alla Regione, cui spetta l'emissione di un provvedimento di urgenza nel quale individua le aree interessate dalle condizioni eccezionali.
16-quater. La dichiarazione dello stato di emergenza, effettuato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri secondo le norme vigenti, costituisce titolo per beneficiare dell'esenzione di imposta di cui al comma 16-bis.
16-quinquies. Il beneficio di cui al comma 16-bis è riconosciuto nel limite di spesa di 100 milioni di euro per l'anno 2012. Ai maggiori oneri si provvede mediante proporzionale aumento delle aliquote sulla birra, sui prodotti alcolici intermedi e sull'alcol etilico, di cui all'allegato I del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, tale da assicurare un maggiore gettito pari a 100 milioni di euro annui. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.