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Legislatura XVI

Proposta emendativa 29.49.  nelle commissioni riunite I-V in sede referente riferita al C. 4865

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 17/01/2012  [ apri ]
29.49.
inammissibile

Dopo il comma 16, aggiungere il seguente:
16-bis. All'articolo 1 della legge 23 agosto 2004, n. 243, dopo il comma 8, sono aggiunti i seguenti:
8-bis. I destinatari dei benefici pensionistici di cui alla legge 3 agosto 2004, n. 206, e successive modificazioni, maturano il diritto alla pensione di anzianità e vecchiaia secondo le disposizioni in vigore, nei rispettivi regimi previdenziali, esclusivamente vigenti alla data del 31 dicembre 2007. In ogni caso si prescinde comunque da ogni successiva modificazione delle normative.
8-ter. I soggetti di cui al comma 8-bis possono richiedere all'ente previdenziale di appartenenza o al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, a seconda di essere provvisti o meno di titolarità di posizione assicurativa pensionistica obbligatoria alla data della richiesta, la certificazione dei diritti pensionistici di cui al comma 8-bis e degli altri diritti previsti dalla speciale normativa che li riguarda.