stampa
Legislatura XVI

Proposta emendativa 29.39.  nelle commissioni riunite I-V in sede referente riferita al C. 4865

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 17/01/2012  [ apri ]
29.39.
inammissibile

Dopo il comma 14, aggiungere i seguenti:
14-bis. Le disposizioni di cui al comma 187 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono prorogate sino al 29 febbraio 2012.
14-ter. All'articolo 3, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, dopo il comma 12-bis è aggiunto il seguente:
«12-ter. Nelle more della rideterminazione dell'entità delle compartecipazioni al gettito dell'accisa sulle benzine e sul gasolio che competono alla regione Friuli Venezia-Giulia ai sensi dell'articolo 1, comma 189, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e fino alla medesima, a decorrere dal 1o marzo 2012 una quota dell'accisa sulla benzina senza piombo per autotrazione (codice NC 2710 00 27, 2710 00 29 e 2710 00 32) e dell'accisa sul gasolio per autotrazione (codici NC da 2710 19 41 a 2710 19 49) nella misura di 0,075 euro al litro per i quantitativi consumati nell'ambito del territorio regionale sono attribuite alla Regione Friuli Venezia-Giulia a titolo di tributo proprio».