Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
8-bis. Il termine di cinque anni per l'utilizzazione edificatoria dell'area previsto dalle disposizioni di cui all'articolo 1 comma 474, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, è prorogato a dieci anni, sempre a decorrere dal presupposto per l'applicazione del beneficio.