Dopo il comma 16, aggiungere il seguente:
16-bis. All'articolo 22 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 come modificato dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, il comma 4 è sostituto dal seguente:
«4. La riduzione di cui al comma 2 si applica entro e non oltre trenta giorni successivi all'emanazione dei regolamenti di cui al comma 3».