Aggiungere, in fine, i seguenti commi:
16-bis. All'articolo 33 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, dopo il comma 2, è inserito il seguente:
«2-bis. L'ufficiale di anagrafe riscuote per ciascuna certificazione e attestazione un diritto fisso di euro 7, di cui 3,50 euro vengono incassati dal Comune presso cui opera l'ufficiale di anagrafe e 3,50 euro dallo Stato.
Il diritto non è dovuto quando la certificazione o l'attestazione sia richiesta direttamente all'ufficiale di anagrafe da amministrazioni dello Stato, regioni, province, comuni, loro consorzi e associazioni, comunità montane».
16-ter. Al decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, dopo l'articolo 108, è aggiunto il seguente:
«Art. 108-bis.
1. L'ufficiale di anagrafe riscuote per ciascuna certificazione e attestazione un diritto fisso di euro 7, di cui 3,50 euro vengono incassati dal Comune presso cui opera l'ufficiale di anagrafe e 3,50 euro dallo Stato.
2. Il diritto non è dovuto quando la certificazione o l'attestazione sia richiesta direttamente all'ufficiale di anagrafe da amministrazioni dello Stato, regioni, province, comuni, loro consorzi e associazioni, comunità montane».
16-quater. L'articolo 6 dello Tabella D allegata alla legge 8 giugno 1962, n. 604, è così sostituito: «Certificati di qualunque natura ed esclusione di quelli rilasciati dall'ufficiale dello stato civile e di anagrafe, atti di notorietà, nulla osta di qualunque specie ed autenticazioni di firme: 0,52 euro».