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Legislatura XVI

Proposta emendativa 29.07.  nelle commissioni riunite I-V in sede referente riferita al C. 4865

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 17/01/2012  [ apri ]
29.07.
inammissibile

Dopo l'articolo 29, aggiungere il seguente:

Art. 29-bis.
(Semplificazione degli adempimenti e riduzione dei costi di acquisizione delle informazioni finanziarie per le imprese di assicurazioni).

All'articolo 11-bis, comma 1 del decreto-legge 8 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, le parole: «le banche e gli intermediari finanziari», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «le banche, gli intermediari finanziari e le imprese di assicurazioni».

ident. 29.012.29.054.29.055.