Dopo l'articolo 29, aggiungere il seguente:
Art. 29-bis.
(Semplificazione degli adempimenti e riduzione dei costi di acquisizione delle informazioni finanziarie per le imprese di assicurazioni).
All'articolo 11-bis, comma 1 del decreto-legge 8 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, le parole: «le banche e gli intermediari finanziari», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «le banche, gli intermediari finanziari e le imprese di assicurazioni».