Dopo l'articolo 29, aggiungere il seguente:
Art. 29-bis.
(Deroga alle limitazioni all'uso del contante per il servizio professionale di cambio valute).
1. All'articolo 49, comma 1, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e, limitatamente all'uso del contante per importi inferiori a 2.500 euro, per il tramite di soggetti che esercitano professionalmente l'attività di cambiavalute consistente nella negoziazione a pronti di mezzi di pagamento in valuta».