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Legislatura XVI

Proposta emendativa 29.035.  nelle commissioni riunite I-V in sede referente riferita al C. 4865

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 17/01/2012  [ apri ]
29.035.

Dopo l'articolo 29, aggiungere il seguente:

Art. 29-bis.
(Liquidazione dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione Fondiaria in Puglia e Lucania).

1. All'articolo 21 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 10, le parole: «a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione Fondiaria in Puglia e Lucania (EIPLI) è soppresso e posto in liquidazione» sono sostituite dalle seguenti: «l'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione Fondiaria in Puglia e Lucania (EIPLI) provvede al risanamento finanziario secondo le procedure previste dall'articolo 1, comma 1055, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 entro il termine perentorio del 31 dicembre 2012. Fino al predetto termine sono sospese le procedure esecutive e giudiziarie nei confronti dell'EIPLI»;
b) al comma 11:
1) al primo periodo, le parole: «del soppresso Ente» sono sostituite dalle seguenti: «dell'Ente» e le parole: «entro 180 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto» sono soppresse;
2) al secondo periodo, la parola: «soppresso» è soppressa;
3) al terzo periodo le parole: «A far data dalla soppressione di cui al comma 10 e» sono soppresse;
4) al terzo periodo dopo le parole: «gestione commissariale» sono aggiunte le seguenti: «, che mantiene i poteri necessari ad assicurare il regolare esercizio delle funzioni dell'Ente, anche nei confronti dei terzi».