Dopo l'articolo 29, aggiungere il seguente:
Art. 29-bis.
1. All'articolo 23, comma 20, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Gli organi di governo delle province che devono essere rinnovati entro il 31 dicembre 2012 sono prorogati sino al 31 marzo 2013».