Dopo l'articolo 29, aggiungere il seguente:
Art. 29-bis.
1. Per maggiore tutela dei dati personali e sensibili riferibili all'individuo e alla persona giuridica si concede l'attribuzione tramite concessione o vendita dei siti con dominio nazionale «.it» e blog recanti nome e cognome di persona o riferiti a personaggi pubblici esclusivamente a coloro che posseggano i requisiti di identità attestati mediante certificato anagrafico o carta d'identità atti a dimostrate la titolarità di tali domini.
2. In caso di omonimia o conflitto di attribuzione si predisporrà una forma di diritto d'opzione attraverso un bando per l'attribuzione del dominio tra gli aventi diritto. L'attribuzione avverrà attraverso una selezione e una gara i cui termini saranno stabiliti dal venditore dopo averne obbligatoriamente dato pubblicità sul sito dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, di DigitPA, dell'Istituto di informatica e telematica del Cnr, del Provider che mette in vendita il dominio in questione per almeno 60 giorni.
3. In caso di contenzioso per l'attribuzione o la vendita di domini a non aventi diritto procede la magistratura ordinaria previo parere dell'Autorità garante per la concorrenza.