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Legislatura XVI

Proposta emendativa 28.09.  nelle commissioni riunite I-V in sede referente riferita al C. 4865

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 17/01/2012  [ apri ]
28.09.
inammissibile

Dopo l'articolo 28 inserire il seguente:

Art. 28-bis.
(Proroga sostegno editoria).

1. Al fine di assicurare la necessaria continuità per gli anni 2012, 2013 e 2014 degli interventi a sostegno dell'editoria di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 250, alla legge 14 agosto 1991, n. 278, e all'articolo 20, comma 3-ter, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è autorizzata la spesa di cento milioni di euro per l'anno 2012, 40 milioni di euro per l'anno 2013 e 40 milioni di euro per l'anno 2014.
2. A decorrere dai contributi attinenti all'anno 2011, per i contributi previsti dalla legge 7 agosto 1990, n. 250 e dalla legge 14 agosto 1991, n. 278, e dall'articolo 20, comma 3-ter, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, fermi restando i tetti previsti dalla normativa vigente, l'importo massimo del contributo spettante alle imprese editrici di quotidiani non può superare l'importo di 250 mila euro per ogni giornalista e 85 mila euro per ogni poligrafico regolarmente assunti con contratto a tempo pieno in media annua, alla data del 31 dicembre 2010.
3. All'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n, 633, comma 1, lettera c), il sesto periodo, è sostituito dal seguente: «La disposizione di cui al primo periodo della presente lettera c) si applica anche se i giornali quotidiani, i periodici ed i libri sono ceduti unitamente a beni diversi dai supporti integrativi: in tal caso l'imposta si applica con l'aliquota dei beni diversi».
4. All'onere derivante dal comma 1, pari a cento milioni di euro per l'anno 2012 e a 40 milioni di euro per l'anno 2013 e 40 milioni di euro per l'anno 2014, si provvede quanto a 40 milioni di euro per gli anni 2012, 2013 e 2014 mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dal comma 3 e quanto a 60 milioni di euro per l'anno 2012 mediante corrispondente riduzione della autorizzazione di spesa di cui all'articolo 7-quinquies, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, relativa al Fondo per interventi urgenti ed indifferibili. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.