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Legislatura XVI

Proposta emendativa 27.010.  nelle commissioni riunite I-V in sede referente riferita al C. 4865

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 17/01/2012  [ apri ]
27.010.
inammissibile

Dopo l'articolo 27, inserire il seguente:

Art. 27-bis.
(Disposizioni urgenti per veicoli a metano, GPL ed altri veicoli ecologici).

1. All'articolo 167 del codice della strada di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 2 inserire il seguente:
2-bis. I veicoli di cui al comma 2, se ad alimentazione esclusiva o doppia a metano, GPL, elettrica e ibrida e dotati di controllo elettronico della stabilità, possono circolare con una massa complessiva a pieno carico che non superi del 15 per cento quella indicata nella carta di circolazione, purché tale eccedenza non superi il limite del 5 per cento della predetta massa indicata nella carta di circolazione più una tonnellata. Si applicano le sanzioni del comma 2;
b) dopo il comma 3 inserire il seguente:
3-bis. I veicoli di cui al comma 3, se ad alimentazione esclusiva o doppia a metano, GPL, elettrica e ibrida e dotati di controllo elettronico della stabilità, possono circolare con una massa complessiva a pieno carico che non superi del 15 per cento quella indicata nella carta di circolazione. Si applicano le sanzioni del comma 3;
c) al termine del comma 5 aggiungere il seguente periodo: «La medesima sanzione si applica anche nel caso in cui un autotreno o un articolato sia costituito da un veicolo trainante di cui al precedente comma 2-bis: in tal caso l'eccedenza di massa è calcolata separatamente tra i veicoli del complesso applicando le tolleranze di cui al comma 2-bis per il veicolo trattore e il 5 per cento per il veicolo rimorchiato.»;
d) dopo il comma 10 inserire il seguente:
10-bis. Per i veicoli di cui al comma 2-bis l'eccedenza di massa ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al comma precedente è pari al valore minimo fra il 20 per cento e 10 per cento più una tonnellata della massa complessiva a pieno carico indicata sulla carta di circolazione.

2. All'articolo 62 del codice della strada di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 7-bis è abrogato.

3. Le pubbliche amministrazioni centrali, gli enti e istituzioni da esse dipendenti o controllate e i gestori di servizi di pubblica utilità, al momento della sostituzione del rispettivo parco autoveicoli prevedono due lotti merceologici specifici distinti per i veicoli alimentati a metano e per i veicoli a GPL.