Dopo l'articolo 22 aggiungere il seguente:
Art. 22-bis.
1. All'articolo 31 del decreto-legge 6 dicembre 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 2011, n. 214 è aggiunto, infine, il seguente: 2-bis: «Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano a partire dal 1o gennaio 2013».