Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:
«Art. 21-bis.
(Proroga di termini per l'emittenza radiotelevisiva locale).
1. All'articolo 1 comma 61 della legge 13 dicembre 2010 n. 220 sostituire le parole: "valere sulle risorse di cui al comma 9 del presente articolo" con le seguenti: "a valere sugli introiti della gara di cui al comma 8 del presente articolo, subito dopo il suo espletamento"; inoltre, dopo le parole: "per ciascuno degli anni 2012 e 2013" aggiungere le seguenti: "ed è esclusa dalla riduzione lineare di cui al comma 13 del presente articolo sino all'anno 2015".
2. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo, valutati in 45 milioni di euro a decorrere per il 2012 e 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013 e 2014, si provvede mediante corrispondente lineare riduzione delle dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C della legge 12 novembre 2011, n. 183, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio».