Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:
«Art. 21-bis.
(Proroga di termini per l'emittenza radiotelevisiva locale).
1. Sino all'anno 2015 le disposizioni di cui all'articolo 40, commi 2-bis e 2-ter, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, come modificato dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44, si applicheranno soltanto alle emittenti locali e, limitatamente al suddetto comma 2-ter, ai fornitori di contenuti nazionali che abbiano tre multiplex nazionali, e che potranno avere un solo palinsesto dedicato esclusivamente a pubblicità e/o televendite.
2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante riduzione, fino al 10 per cento, a decorrere dall'anno 2012, delle dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C della legge 12 novembre 2011, n. 183, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili.