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Legislatura XVI

Proposta emendativa 21.015.  nelle commissioni riunite I-V in sede referente riferita al C. 4865

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 17/01/2012  [ apri ]
21.015.
inammissibile

Dopo l'articolo 21 aggiungere il seguente:

Art. 21-bis.
(Continuità degli interventi in favore dell'emittenza televisiva locale).

1. Per il finanziamento dell'emittenza radiotelevisiva locale a valere sulle risorse derivanti dal canone per le radioaudizioni circolari di cui al Regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, la quota prevista annualmente a sostegno dell'emittenza radiotelevisiva locale dall'articolo 10 della legge 27 ottobre 1993, n. 422, pari a tre quarti delle quote di competenza delle amministrazioni statali del canone di abbonamento ai sensi dell'articolo 4 della legge 25 giugno 1993, n. 206 e successive modificazioni ed integrazioni, e degli introiti equiparati al canone, equivalente a 270 milioni di euro, viene ridotta del 44 per cento limitatamente agli anni 2011, 2012 e 2013, mentre verrà riconosciuta interamente a decorrere dal 2014.
2. Alle emittenti radiotelevisive locali sono riconosciuti 150 milioni di euro negli anni 2011, 2012 e 2013, e 270 milioni di euro a decorrere dal 2014, a parte le ripartizioni di quote di competenza degli anni precedenti.
3. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo, pari a 36 milioni di euro nel 2011 e a 41 milioni di euro per ciascuno degli anni 2012 e 2013, si provvede mediante proporzionale aumento delle aliquote sulla birra, sui prodotti alcolici intermedi e sull'alcol etilico, di cui all'allegato I del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, tale da assicurare un maggiore gettito pari a 41 milioni di euro in ragione d'anno.
4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ident. 21.014.21.025.