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Legislatura XVI

Proposta emendativa 21.013.  nelle commissioni riunite I-V in sede referente riferita al C. 4865

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 17/01/2012  [ apri ]
21.013.
inammissibile

Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

«Art. 21-bis.
(Proroga di termini per l'emittenza radiotelevisiva locale).

1. Per il finanziamento dell'emittenza radiotelevisiva locale a valere sulle risorse derivanti dal canone per le radioaudizioni circolari di cui al Regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, la quota prevista annualmente a sostegno dell'emittenza radiotelevisiva locale dall'articolo 10 della legge 27 ottobre 1993, n. 422, pari a tre quarti delle quote di competenza delle amministrazioni statali del canone di abbonamento ai sensi dell'articolo 4 della legge 25 giugno 1993, n. 206 e successive modificazioni ed integrazioni, e degli introiti equiparati al canone, equivalente a 270 milioni di euro, viene ridotta del 26 per cento limitatamente all'anno 2012 e del 44 per cento limitatamente agli anni 2013 e 2014, mentre verrà riconosciuta interamente a decorrere dal 2015. Alle emittenti radiotelevisive locali verranno, pertanto, riconosciuti 200 milioni di euro nel 2012, 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013 e 2014, e 270 milioni di euro a decorrere dal 2015.
2. Ai maggiori oneri, pari a 100 milioni di euro nel 2012 e a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013 e 2014, si provvede mediante contestuale incremento del canone per le radioaudizioni circolari, di cui al Regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, adottato mediante decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro per lo sviluppo economico, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge».