Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:
«Art. 21-bis.
(Proroga di termini per l'emittenza radiotelevisiva locale).
1. Ad integrazione della Delibera AGCOM n. 366/10/CONS, sino all'anno 2015 ai fornitori di servizi di media in ambito locale che raggiungano una copertura pari ad almeno l'80 per cento del territorio nazionale, sia attraverso accordi con operatori di rete locali, sia in parte attraverso tali accordi e per la parte restante in forma di syndacation, verranno attribuite numerazioni automatiche dei canali della televisione digitale terrestre destinate ai canali nazionali.
2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante riduzione, fino al 10 per cento, a decorrere dall'anno 2012, delle dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C della legge 12 novembre 2011, n. 183, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili».