Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:
«Art. 21-bis.
(Proroga di termini per l'emittenza radiotelevisiva locale).
1. Sino all'anno 2015, ad integrazione della Delibera AGCOM n. 366/10/CONS, all'articolo 5 comma 4 lettera b) dell'Allegato A, dopo le parole: "ai fini dell'uso efficiente della numerazione" aggiungere le seguenti: "dopo aver attribuito le numerazioni a tutte le emittenti a copertura regionale,".
2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante riduzione, fino al 10 per cento, a decorrere dall'anno 2012, delle dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C della legge 12 novembre 2011, n. 183, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili».