Dopo l'articolo 21 aggiungere il seguente:
Art. 21-bis.
1. A decorrere dall'anno 2006 è abrogato il primo periodo del comma 574, dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266. Conseguentemente al primo periodo del comma 1 dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre 2010, n. 223 sono soppresse le seguenti parole: «nonché dall'articolo 1, comma 574, della legge 23 dicembre 2005, n. 266».