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Legislatura XVI

Proposta emendativa 19.01.  nelle commissioni riunite I-V in sede referente riferita al C. 4865

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 17/01/2012  [ apri ]
19.01.
inammissibile

Dopo l'articolo 19, aggiungere il seguente:

Art. 19-bis.
(Proroga del criterio di valutazione di titoli obbligazionari detenuti da imprese di assicurazioni).

1. All'articolo 15 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e successive modificazioni, i commi 15-bis e 15-ter sono sostituiti dai seguenti:
«15-bis. Le imprese di cui agli articoli 91, comma 2, e 210, commi 1 e 2, del codice delle assicurazioni private, approvato con il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, ai fini della solvibilità individuale di cui al capo IV del titolo III e di quella corretta di cui al capo IV del titolo XV del medesimo decreto, nonché ai fini della copertura delle riserve di cui al capo III del titolo III, a partire dall'esercizio 2011 e fino all'entrata in vigore di Solvency II, tengono conto del costo di acquisto dei titoli obbligazionari, fatta eccezione per le perdite di carattere durevole rilevate a conto economico, a condizione che la cessione di tali titoli non si renda necessaria prima della loro scadenza.
15-ter. L'ISVAP disciplina con regolamento le modalità di attuazione del comma 15-bis.».