Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:
Art. 16-bis.
(Prosecuzione degli interventi di ricostruzione in Umbria).
1. Per la prosecuzione degli interventi di ricostruzione di cui all'articolo 1, comma 84, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, è autorizzata la spesa di 30 milioni di euro per l'anno 2012.
2. Alla copertura degli oneri derivanti dal comma 1, pari a 30 milioni di euro per l'anno 2012, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2012-2014, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2012, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.