Dopo l'articolo 16, aggiungere infine il seguente:
Art. 16-bis.
1. All'articolo 1, comma 1, lettera c), dopo le parole: «culturali» sono aggiunte le seguenti: «con priorità di coloro che attuano ricerca nell'ambito delle specificità linguistiche, culturali e storico-geografiche territoriali e regionali, anche appositamente costituiti per le finalità di cui al presente coma. Con successivo decreto del Ministro per i beni e le attività culturali da emanarsi entro e non oltre 30 giorni dalla dato d'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di attuazione delle presenti disposizioni e sono altresì individuati i soggetti destinatari».