Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
2-bis. Le università di cui all'articolo 1, comma 1 primo periodo, del decreto-legge 10 novembre 2008, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 gennaio 2009, n. 1, in proroga dei termini stabiliti nel secondo periodo del medesimo comma, sono autorizzate a completare le procedure di assunzione dei vincitori dei concorsi regolarmente banditi ed espletati alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.