Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
2-bis. Limitatamente alle chiamate di professori universitari di seconda fascia ai sensi dell'articolo 29, comma 9, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e ai concorsi per ricercatori universitari di cui all'articolo 1, comma 648, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, purché effettuati nell'ambito dei rispettivi e specifici finanziamenti ministeriali, l'applicazione dell'articolo 1, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 10 novembre 2008, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 gennaio 2009, n. 1, è differita al 1° gennaio 2015.